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Il diritto del finanzcapitalismo

Scontro tra due concezioni del diritto: da un lato il costituzionalismo, dall’altro il diritto del finanzcapitalismo, che esprime la nuda materialità dei rapporti di forza.

«… in mancanza di un valore superiore che orienti l’azione, ci si dirigerà nel senso dell’efficacia immediata. Nulla essendo vero o falso, buono o cattivo, la norma consisterà nel mostrarsi il più efficace, cioè il più forte. Gli uomini allora non si divideranno più in giusti ed ingiusti, ma in signori e schiavi» (Albert Camus, L’homme révolté, 1951) 

L’incipit del XXI secolo restituisce sempre più nitida l’immagine di un diritto in trasformazione [1]. È in atto una lotta sul e per il diritto: un conflitto che oggi si concretizza nello scontro fra due orizzonti in senso lato costituzionali, il costituzionalismo e la global economic governance. Da un lato, il diritto della limitazione del potere, dei diritti, dell’emancipazione; dall’altro, il diritto del finanzcapitalismo.

Muta la fisionomia del diritto. Il diritto perde il radicamento territoriale e diviene senza luogo, citando Natalino Irti: «la globalizzazione sradica il diritto dai luoghi antichi, e lo getta dinanzi all’a-topia dei mercati. Le norme sono ormai senza patria…» [2].

Sono sempre meno il Campidoglio, Westminster o il nostrano Montecitorio, le sedi nelle quali si discutono e si approvano le norme, e non sono nemmeno (o non solo), la Casa Bianca, 10 Downing Street o Palazzo Chigi [3]: ad essi si sostituiscono sale riunioni [4], che possono essere nel palazzo della World Bank a Washington DC, così come negli uffici delle law firms statunitensi, o presso il Kanko Hotel di Shima, in Giappone, al Palacongressi di Taormina, o al Manoir Richelieu di La Malbaie in Canada (sedi, rispettivamente, delle riunioni del G7 nel 2016, 2017 e 2018).

Si assiste ad una delocalizzazione della sovranità; il potere diviene sempre più, anche fisicamente, impalpabile e dunque inafferrabile [5]. 

Al ritratto verticistico di un ordinamento giuridico simbolicamente rappresentato dalla piramide e costruito sul principio di gerarchia, si sovrappone l’istantanea di una rete morbida e policentrica [6]. Tuttavia, abbandonare relazioni verticali in favore di rapporti orizzontali non implica necessariamente che essi siano simmetrici.

Ragionare di collaborazione e interdipendenza, piuttosto che di gerarchia, evoca uno scenario democratico, ma discorrere di policentrismo nel mondo globalizzato odierno non significa ragionare di un diritto che proviene dal basso, creato attraverso una democratica ed eguale condivisione e compartecipazione alla produzione giuridica, bensì di un diritto frammentato e frantumato, preda dei soggetti che hanno il potere di appropriarsene, ça va sans dire, a proprio uso e consumo. I fili della rete oggi sono saldamente nelle mani dei nuovi sovrani della global economic governance.

La sostituzione dell’ordine di fonti predeterminate, caratterizzate da una specifica forma e ordinate in base a criteri preventivamente stabiliti, avviene a favore di un dis-ordine di fonti eterogenee, frammentate, frantumate, de-formalizzate e de-tipicizzate. Contratti, consuetudini, convenzioni, residui di diritto politico, sentenze delle giurisdizioni ordinarie, lodi arbitrali, soft law: un mélange disarticolato. 

Il diritto politico, frutto di un processo di integrazione politica nel contesto di un ordinamento statale democratico-pluralistico, è oggetto, da un lato, di una disapplicazione di fatto, in favore di norme (auto)prodotte nello spazio nebuloso della governance globale e applicate dalle corti arbitrali; dall’altro, è sempre più costretto nella funzione di riprodurre e stabilizzare, ovvero di conferire una veste formale a norme il cui contenuto è deciso in altra sede. 

La legge, come archetipo dell’atto giuridico generale ed astratto, è accantonata in favore di un diritto case-by-case, o modellato da regole scarne e malleabili, in perpetua adattabilità alle esigenze degli attori che lo governano. Dilaga il fatto giuridico e la forma-immagine del diritto diviene il contratto. 

Il tempo della vita di una norma è legato alla sua effettività, la quale è subordinata alla sua efficienza: il diritto che ne consegue è un diritto in moto perpetuo, che si plasma sui voleri dei nuovi sovrani globali. È un dis-ordine lungi dall’essere “neutro”: è un pot-pourri dal sapore dolce per alcuni (i pochi dell’élite del finanzcapitalismo) e dal sapore amaro per molti.

È una galassia di fonti legate dalla forza dei soggetti dominanti, ovvero una rete che ondeggia e si plasma secondo i voleri del mercato. È un caos hobbesiano, dove le scorribande dei mercenari del nuovo diritto globale impongono le proprie regole, malleabili e manipolabili [7]. 

L’opacità diviene la nota dominante: l’evanescenza e la natura multiforme dei nuovi sovrani così come il carattere policentrico e flessibile delle fonti del diritto rendono l’esercizio del potere privo di controllo. L’irresponsabilità si presenta come strutturale effetto collaterale di norme polimorfe e fluide.

La liquidità del “nuovo diritto” nulla toglie peraltro alla sua rigidità, nel senso che, flessibile nelle forme e disponibile nel contenuto, esso non è una morbida coperta patchwork che avvolge e riscalda delicatamente ma una fredda e rigida gabbia a maglie d’acciaio.

È il diritto dell’effettività, che riflette la nuda materialità di rapporti di forza che vedono l’affermazione della governamentalità neoliberale, di un contesto dove il conflitto sociale è negato per occultare la vittoria di una parte e la democrazia come luogo di conflitto è viepiù svuotata da provvedimenti che ghettizzano la marginalità sociale e reprimono il dissenso, individuando ad arte nei migranti il nemico contro il quale scaricare la rabbia sociale che nasce da una diseguaglianza crescente.

Tuttavia, il diritto liquido e autoritario del finanzcapitalismo, fondato sulla Grundnorm “profitto”, non ha (ancora) conquistato l’egemonia: ad esso si contrappone il diritto teso alla limitazione del potere e all’emancipazione del costituzionalismo; non si tratta di resistere nella nostalgia del passato ma di uno scontro fra due prospettive, nel quale in gioco è la possibilità di immaginare e costruire un futuro dove al centro non vi sia l’interesse di pochi ma vi siano i diritti di tutti.

Note e bibliografia

[1] L’intervento sintetizza alcune riflessioni contenute in A. Algostino, Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studi sulla trasformazione delle fonti del diritto, Giappichelli, Torino, 2018; “finanzcapitalismo”, come noto, è la locuzione coniata da Luciano Gallino.

[2] N. Irti, Nichilismo giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 28.

[3] Cfr. G. Teubner, Regimi privati globali. Nuovo diritto spontaneo e costituzione duale nelle sfere autonome della società globale, in Id., La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili, Armando, Roma, 2005, p. 61.

[4] … quando non tout court il cyberspazio.

[5] Si veda M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza costituzionale, IV, 2006. 

[6] Ex multis, cfr. F. Ost, M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Facultés Universitaires Saint Louis, Bruxelles, 2002; A. J. Arnaud, De la régulation par le droit à l’heure de la globalisation. Quelques observations critiques, in Droit et Société, 35-1997 (Globalisation des échanges et espaces juridiques), p. 15; M. G. Losano, Diritto turbolento. Alla ricerca di nuovi paradigmi nei rapporti fra diritti nazionali e normative sovrastatali, in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 2005, pp. 427-428.

[7] Cfr. I. Ramonet, Géopolitique du chaos, 1997, ed. it. Geopolitica del caos, Asterios, Trieste, 2016.