Nel decreto anti-crisi spunta una norma che permette di scavalcare gli enti locali nella Conferenza dei Servizi. Un modo per imporre i progetti che non hanno il consenso delle popolazioni interessate
Ormai è un coro (quasi) unanime: per superare la crisi pesante che ha colpito l’Italia, come il resto d’Europa e del mondo, bisogna sostenere con risorse pubbliche le grandi opere, per battere la recessione e la disoccupazione crescente. Ma in Italia, per chi governa ed anche per chi sta all’opposizione in parlamento, grandi opere non significa investimenti utili per mettere in sicurezza le scuole, per riqualificare le periferie con demolizioni e ricostruzioni, costruire le reti per il trasporto su ferro in città e comprare i treni per i pendolari, la bonifica ed il risanamento dei siti inquinati e delle aree a rischio, gli interventi contro il dissesto idrogeologico, la banda larga ed internet per tutti. Significa sempre e soltanto le solite “grandi opere” di scarsa utilità, ad alta intensità di cemento ed elevato impatto ambientale, dai costi finanziari insostenibili per le vuote casse dello Stato, come il Ponte sullo Stretto, l’autostrada della Maremma o l’Alta Velocità Torino-Lione.
E per dare il via libera a queste opere, che evidentemente non hanno il consenso di cittadini ed istituzioni locali” nel decreto legge 185 anticrisi arriva un’altra novità per “forzare le decisioni” in Conferenza dei Servizi: non saranno più assunte a maggioranza ma “tenuto conto delle posizioni prevalenti” (senza poi specificare prevalenti per chi, sulla base di quali numeri e punti di vista?).
Una novità che secondo il ministro Matteoli è stata concepita ad hoc per superare l’opposizione degli enti locali della Val Susa per realizzare l’Alta Velocità Torino-Lione, che – va ricordato – proprio grazie alla mobilitazione popolare e degli enti locali, era stata sottratta alle procedure accelerate della Legge Obiettivo dal Governo Prodi, e quindi restituita a procedure ordinarie con decisioni in Conferenza dei Servizi. Procedure ordinarie che adesso vengono stravolte per consentire “comunque” di realizzare le opere.
Riguardo all’ambito di applicazione appare evidente – nonostante gli errori della stampa italiana – che la nuova disposizione non si applica alle infrastrutture strategiche, ma a quelle decise con procedure ordinarie promosse dall’amministrazione statale.
Con un emendamento presentato dai relatori al DL 185 in Commissione e poi confermato dal testo approvato con il voto di fiducia in Aula è stato aggiunto un nuovo comma 10-bis dell’art, 20, che interviene sulle decisioni che verranno assunte in Conferenza dei Servizi. Con questa modifica la maggioranza e Governo (se non verrà modificato dal passaggio al Senato) ottengono due risultati:
- la decisione assunta dalla Conferenza dei servizi, anche se non approvata all’unanimità come richiesto dalla normativa vigente, sostituisce, comunque, ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali;
- il dissenso espresso da una o più amministrazioni non blocca la conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera promosso dall’amministrazione statale, che procede comunque, d’intesa con la regione, nella decisione, “tenendo conto” delle posizioni prevalenti espresse in sede di Conferenza dei servizi (qualora il dissenso venga espresso da un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata si procede invece con l’iter speciale previsto dall’art. 81, comma 4 del DPR 616).
Quello che sarebbe interessante capire, è cosa si intenda per “posizioni prevalenti”, e che naturalmente non viene spiegato dal provvedimento perché sarà deciso di volta in volta sulla base di valutazione arbitrarie da chi convoca la Conferenza dei Servizi. Infatti secondo le norme attuali il dissenso nella Conferenza era già superabile se si esprimeva la maggioranza delle posizioni, così come stabilito dall’art. 12 della L. 340/2000. Ma la novità del nuovo testo inserito nell’art.20, comma 10bis, del DL 185, la Conferenza dei Servizi non subordina la conclusione del procedimento a una determinazione raggiunta sulla base della “maggioranza delle posizioni espresse”, ma permette all’amministrazione statale procedente e promotrice del progetto, di concludere comunque la Conferenza dei Servizi sulla base di una valutazione arbitraria, d’intesa con la Regione interessata, tenendo solo conto delle “posizioni prevalenti” .
Quindi, per posizione prevalente, alla luce di questa lettura, si può intendere anche la posizione promossa dallo Stato, d’intesa con la Regione interessata, che prevale in quanto sovraordinata a quella espressa dagli enti locali.
Nel qual caso si tratta di capire come questa possa comunque prevalere senza entrare in contrasto con l’art 5 della Costituzione, nel quale si stabilisce che “ (…) la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, e l’art. 118 della Costituzione, (così come modificato dalla L. 301/2001) nel quale vengono sanciti i principi di sussidiarietà verticale e di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, e come possa essere applicata in modo omogeneo non essendo definito il quadro di regole da rispettare, dando invece spazio a disparità di trattamento tra interventi da decidere e comunità locali, che si prestano ad usi politici, ricattatori e discrezionali.
Beni comuni, interessi collettivi, interesse pubblico, decisioni a maggioranza, posizioni prevalenti: anche il linguaggio e le parole spiegano la trasformazione di concetti essenziali come gli “interessi diffusi” verso le “posizioni prevalenti” che non rispettano nemmeno il concetto di decisioni a maggioranza. Un altro passo in avanti nella realizzazione di grandi opere indifferenti al territorio, incapaci come sono di convincere gli enti locali ed i cittadini.