Chi guadagna e chi perde con lo scudo fiscale. Che, secondo la stima finta scritta nel bilancio dello Stato, porterà solo un euro: tutto quel che arriva in più sarà gestito con poteri superdiscrezionali. Ma che succede se la Corte lo dichiara incostituzionale?
Lo scudo fiscale approvato dal Parlamento e tempestivamente promulgato dal Presidente della Repubblica sana non solo l’omessa o infedele dichiarazione fiscale, ma si estende a una serie di reati tributari, come la dichiarazione fraudolenta, ad esempio con l’uso di fatture inesistenti, e l’occultamento o la distruzione di documenti contabili. La stessa norma prevede la non punibilità di altri reati commessi per eseguire oppure nascondere i reati precedenti. Tra questi, i reati di falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, falsità nelle scritture private, soppressione e occultamento di atti, false comunicazioni sociali.
La circolare esplicativa emanata dall’Agenzia delle Entrate ha poi esteso lo scudo anche alle aziende di cui è dominus l’imprenditore che ha aderito alla sanatoria; il documento chiarisce che le informazioni relative alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione effettuate da una persona fisica non potranno essere utilizzate per far partire un accertamento fiscale o essere utilizzate nell’ambito di un controllo avviato magari per motivi diversi nei confronti di una società di capitali di cui quel contribuente è il dominus. Lo scudo resterà precluso solo per i contribuenti nei cui confronti fossero stati già avviati accertamenti da parte del fisco e per coloro che avessero a carico procedimenti penali già avviati.
Il provvedimento dà tempo fino al 15 dicembre 2009 per far emergere i capitali illecitamente esportati all’estero tramite rimpatrio o regolarizzazione e si applica alle attività finanziarie e patrimoniali detenute al 31 dicembre 2008. Il valore delle attività da scudare (titoli, case, preziosi), è quello dichiarato dal contribuente a scelta tra il costo di acquisto, il valore di mercato, un valore intermedio; solo per il denaro si deve tenere conto del valore nominale.
Con lo scudo viene meno ogni imposta evasa prima dell’espatrio e ogni sanzione relativa. L’onere per il soggetto che si avvale dello scudo attiene soltanto al pagamento di un’imposta sul reddito presuntivo dei capitali illegittimamente detenuti all’estero; di fatto si applica un’aliquota forfetaria del 5%.
Il governo non ha fornito alcuna stima di gettito ed ha iscritto in bilancio un’entrata di un euro; sul piano amministrativo gli incassi confluiranno in una contabilità speciale aperta presso la presidenza del consiglio che potrà utilizzarli a discrezione per imprecisate spese. Secondo varie fonti giornalistiche, secondo la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate, che citano stime dell’associazione dei private bankers, la consistenza dei patrimoni italiani all’estero che potrebbero essere rimpatriati ammonterebbe a circa 300 miliardi; per alcuni banchieri d’affari, invece lo scudo porterebbe all’emersione di un importo compreso tra 50 e 100 miliardi di euro; il gettito per lo Stato oscillerebbe tra 2,5 e 15 miliardi di euro. Con i provvedimenti varati nel 2001 e nel 2002 sono emersi 73,1 miliardi di euro, che hanno comportato un gettito di 2,1 miliardi di euro.
E’ di tutta evidenza che si tratta di un provvedimento immorale ed illiberale. Con lo scudo sono stati premiati, con l’azzeramento delle imposte evase e la remissione dei reati compiuti, coloro che hanno messo in atto comportamenti delittuosi non solo nei confronti dello Stato e del fisco ma anche dei soci e dei terzi. Lo scudo è una norma del tutto contraria ai principi di un ordinamento liberale che garantiscono piena libertà di iniziativa economica da parte dei cittadini e delle imprese in un contesto di regole chiare che tutti sono chiamati a rispettare.
Anche sul piano della finanza pubblica sorgono molti dubbi sull’opportunità di simile provvedimento. Il responsabile del dipartimento per i rating sovrani dell’agenzia Fitch ha dichiarato all’agenzia Reuters che nel breve periodo lo scudo fiscale porterà soldi nelle casse del governo italiano, ma mina la propensione dei cittadini a pagare le tasse e, nel medio termine, costituisce un rischio per la finanza pubblica italiana; con lo scudo si rischia di minare i miglioramenti ottenuti in Italia nel 2006 e nel 2007.
In fase di dibattito parlamentare sono emersi diversi profili di incostituzionalità, che non sono stati accolti dal voto dell’aula; nondimeno ciò non esclude che in futuro la Corte Costituzionale possa valutare diversamente la legge; anche la Corte di Giustizia europea potrebbe essere interessata sulla questione con particolare riferimento alle direttive antiriciclaggio e alle norme sulla libera circolazione dei capitali.
Per quanto riguarda la Costituzione, ci sono alcuni articoli che appaiono a prima vista in palese contrasto con lo scudo:
-
-
l’azzeramento dei tributi evasi è contrario all’art. 53 che stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Gli “scudati”, non versando alcun euro all’erario a fronte delle imposte evase, non contribuiscono invece in alcuna maniera alle spese pubbliche. La palese incostituzionalità è ulteriormente rafforzata dal secondo capoverso dell’articolo che dichiara che il sistema tributario è informato a criteri di progressività, criteri evidentemente smentiti dal provvedimento;
-
A differenza da quanto ripetuto dagli esponenti di Governo, in nessun altro Paese europeo o del G7 è mai stato emanato un provvedimento di portata minimamente paragonabile allo scudo; il diritto internazionale è conforme a principi di ispirazione liberale e socialista ai quali mai potrebbe essere ricondotto il provvedimento; inoltre, come affermato da vari studiosi, lo scudo potrebbe essere contrario alle norme europee antiriciclaggio. Per tali ragioni lo scudo è contrario allo spirito dell’art. 10 della costituzione che recita “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”;
-
la procedura di approvazione parlamentare dello scudo sembra contraria all’art. 79 che sancisce che l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La sottoposizione alla specifica procedura dell’art. 79 sembra necessaria perché lo scudo ha una portata molto più ampia di un condono fiscale e si avvicina ad una misura di clemenza generalizzata la cui applicazione è simile a quella dell’amnistia condizionata già regolamentata dal codice di procedura penale;
-
Su “il fatto quotidiano”, il magistrato Guido Tinti ha argomentato che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, fissato dall’art. 112 della Costituzione, sarebbe reso inapplicabile da una norma che consente ai delinquenti di nascondere in via preventiva le prove delle proprie malefatte.
-
Nel caso in cui lo scudo fosse dichiarato incostituzionale, fondamentali principi di garanzia stabiliscono con certezza che coloro che si siano avvalsi dello scudo ne godranno appieno i benefici sul piano penale; appare invece più incerta la questione sul versante amministrativo e fiscale e in particolare se gli evasori sarebbero tenuti al pagamento delle tasse evase e se potrà essere garantito l’anonimato nei confronti del fisco.