Il Governo ha modificato i criteri di accesso al Sostegno all’Inclusione Attiva con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari. Un ulteriore passo verso l’emanazione dei decreti legislativi
Attraverso il D.M. 16 marzo 2017 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2017, n. 99 il Governo ha modificato alcuni criteri di accesso al Sostegno all’Inclusione Attiva (re-introdotto con D.M. 26 maggio 2016), nell’ottica di estendere la platea dei beneficiari
In realtà, benché il SIA venga disciplinato dal D.M. 26 maggio 2016, già dal 2012 (Art. 60 del d.l. 5/2012 ) il legislatore aveva affiancato alla Carta Acquisti ordinaria, anche una Carta acquisti sperimentale (c.d. Nuova Carta Acquisti) e successivamente, con la Legge di stabilità 2013, questa misura è stata ridefinita Sostegno per l’inclusione attiva (SIA). Questo provvedimento, nella sua prima sperimentazione, ha coinvolto le 12 maggiori città italiane con popolazione superiore ai 250.000 abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), prevedendo un investimento di 50 milioni di euro.
Analizzando i risultati della prima sperimentazione del SIA (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Quaderni di ricerca sociale Flash 29, Primi dati sulla sperimentazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) nei grandi Comuni, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, 2014) si riscontra un considerevole gap fra “beneficiari potenziali” (stimati a partire delle dichiarazioni ISEE presenti negli archivi INPS) e “beneficiari eleggibili” (sulla base delle risorse economiche disponibili), dovuto ad un finanziamento stanziato per la sperimentazione che consentiva di raggiungere meno del 10% dei nuclei familiari, in possesso dei requisiti di idoneità, con una variabilità da città a città compresa fra il 5% e il 20%. Questo poiché, nella maggior parte dei casi, le varie amministrazioni comunali avevano impegnato una quota che oscillava dalla metà ai due terzi del totale delle risorse. Nel complesso circa il 30% dei fondi disponibili non era stato assegnato (C. AGOSTINI, Nuova Carta Acquisti: prime riflessioni sulla sperimentazione, in Percorsi di Secondo Welfare, 7 ottobre 2014). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva sostenuto che il mancato esaurimento delle risorse fosse dipeso dall’approccio “prudente” che ha caratterizzato la raccolta delle domande, ovvero l’introduzione di ulteriori requisiti previsti dai Comuni rispetto a quelli inizialmente stabiliti a livello nazionale. Sempre dai risultati della prima sperimentazione risultava come la platea dei beneficiati fosse maggiormente composta da soggetti che a causa della disoccupazione o sotto-occupazione si trovavano in una condizione di povertà, rispetto a coloro che non erano mai riusciti ad entrare nel mercato del lavoro. La sperimentazione, inoltre, aveva evidenziato come i nuclei familiari impoveriti, presentassero condizioni patrimoniali o ISEE superiori a quelle previste dal decreto. Per tali ragioni si era resa necessaria una rivalutazione del requisito lavorativo in vista di una possibile estensione della sperimentazione.
Nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all’’esclusione, il SIA, come previsto dal comma 387 della Legge di stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate nel D. M. 166/2016 “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)”. Nella Legge di Bilancio 2017, invece, il Fondo per la lotta e alla povertà e all’esclusione sociale presenta una previsione per il 2017 pari a 1.030 milioni di euro, mentre per il biennio 2018-2019 si prevede una dotazione pari a 1.554 milioni di euro destinati alla nuova misura, di recente approvata, il Reddito di Inclusione (REI).
Secondo quanto è possibile leggere all’Articolo 4 del Decreto 26 maggio 2016, il SIA è una prestazione economica categoriale, sottoposta alla prova dei mezzi, rivolta esclusivamente ai nuclei familiari con minori in situazione di difficoltà (ISEE inferiore a 3.000 euro e patrimonio inferiore a 8.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli). Per quanto riguarda i criteri relativi al nucleo familiare, i componenti devono essere disoccupati e, almeno uno di essi, deve aver svolto attività lavorativa continuativa, per un minimo di sei mesi, nei tre anni precedenti alla richiesta del SIA; inoltre la presenza di più di due figli minori o di figli minori disabili nel nucleo richiedente costituisce criterio di precedenza nell’accesso al beneficio, così come risultano preferiti per la concessione del beneficio i nuclei monoparentali con minori e quelli con disagio abitativo.
Un elemento importante riguarda il criterio di condizionalità del SIA, legato alla partecipazione ad un progetto multidisciplinare di inclusione lavorativa. Al fine di poter accedere al trasferimento monetario, infatti, il nucleo familiare deve stipulare e rispettare un patto di inserimento con i servizi sociali degli enti locali di riferimento. I servizi sociali, per parte loro, si impegnano a favorire, con servizi di accompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo, promuovendo, fra l’altro, il collegamento con i centri per l’impiego, per la partecipazione al mercato del lavoro degli adulti, e il collegamento con il sistema scolastico e sanitario per l’assolvimento da parte dei minori dell’obbligo scolastico e il rispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche.
Analizzando il D.M. 16 marzo 2017, è possibile invece riscontrare, come anticipato, alcuni cambiamenti rispetto ai criteri di accesso al SIA. Il primo elemento riguarda “l’abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno”, un punteggio che viene attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Fino all’anno in corso, infatti, per accedere al SIA era necessario raggiungere 45 punti, un punteggio molto alto, come denunciato dal CILAP – Collegamento Italiano di Lotta alla Povertà (sezione italiana della rete europea EAPN European Anti Poverty Network). Gran parte delle domande per il SIA (dal 40% all’80%) , secondo il CILAP, infatti, sono state rifiutate per non aver raggiunto i 45 punti e in particolare sono stati esclusi i nuclei familiari più giovani, con un solo figlio, proprio quelli che, nelle intenzioni del Governo, dovevano essere sostenute. All’art. 2 lettera e) del nuovo decreto, quindi, si legge che sono sufficienti, da adesso, soltanto 25 punti per accedere alla misura. Questo, secondo il Governo, dovrebbe ampliare a circa 400 mila unità la platea delle famiglie con un ISEE inferiore a 3000 euro. Risulta importante, però, ricordare come l’Istat nel 2015 abbia stimato in 1 milione 582 mila le famiglie residenti in Italia (circa il 6% del totale) che si trovano in condizioni di povertà assoluta.
La seconda modifica, invece, si riscontra all’art. 2, lettera g) del nuovo decreto, ed il suo effetto sarà che le famiglie composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni avranno diritto a un incremento del beneficio di ulteriori 80,00 euro, che si applicherà anche agli attuali percettori del SIA. All’art. 2 lettera c) il decreto modifica, inoltre, la soglia di eventuali altri trattamenti economici percepiti compatibile con il SIA, per le famiglie composte da una persona non autosufficiente, alzandola da 600,00 a 900,00 euro mensili. Per sostenere l’allargamento dei criteri, così come illustrato, sono previste all’art. 3 del decreto anche nuove risorse.
L’ultima modifica introdotta dal nuovo decreto riguarda, all’art. 4, il prolungamento, anche nel 2017, della sperimentazione dell’ASDI (assegno di disoccupazione), introdotto dal d.lgs. 22/2015 e destinato ai disoccupati con figli minorenni e agli ultra 55enni, i quali, dopo aver percepito l’indennità di disoccupazione (NASPI) per la sua intera durata, non abbiano trovato un nuovo impiego e si trovino in una condizione di disagio economico. Oltre ai 118 milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 (art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015), vengono destinati all’ASDI, quota parte delle risorse disponibili nel Fondo povertà, stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
Risulta evidente come il D.M. 16 marzo 2017 sia un ulteriore passo verso l’emanazione dei decreti legislativi della recente l. n. 33/2017, riguardante l’introduzione del c.d. REI “Reddito di Inclusione”, che sostituirà il SIA nei prossimi mesi e che secondo diverse associazioni dovrebbe essere ampliato nei criteri e nelle risorse. Si segnala, a questo proposito, il Memorandum firmato da Alleanza contro la povertà (una rete molto ampia di realtà sociali che hanno elaborato negli anni la proposta del REIS- Reddito di Inclusione Attiva, che ha ispirato il REI benché con criteri e previsione di finanziamento più ampi). Nel frattempo, però, anche l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), organismo indipendente che ha il compito analizzare e verificare le previsioni di finanza pubblica del governo, ha segnalato l’insufficienza del REI, così come delineato dall’articolato della legge 33/2017.
In particolare, nel Rapporto sulla programmazione 2017, l’Upb scrive che il Documento di economia e finanza prevede, per il REI, lo stanziamento di 1,2 miliardi nel 2017 e 1,7 nel 2018, ma tale stanziamento risulta insufficiente se paragonato alle stime del Gruppo di lavoro sul reddito minimo del Ministero del Lavoro, il quale ha quantificato tra 5 e 7 miliardi il costo necessario per eliminare la povertà assoluta. Lo stesso Upb segnala, inoltre, che l’ampliamento delle soglie di accesso rispetto al SIA determina un’estensione della platea di beneficiari ma è insufficiente rispetto al numero dei nuclei familiari in condizione di povertà. Poco ancora si conosce, invece, sui risultati dei progetti di inclusione lavorativa previsti come “controprestazione” del SIA. Sarebbe molto interessante, ai fini della valutazione di impatto sociale, capire se questi progetti abbiano realmente reinserito i beneficiari all’interno del tessuto lavorativo o, come sostenuto da alcuni studiosi (Bronzini, Allegri) , siano attività paralavorative che tengono poco conto della congruità tra mansione e skills dei beneficiari, e pertanto volte esclusivamente all’assolvimento di un “dovere al lavoro” in cambio dell’erogazione monetaria. Se questo fosse il caso si tratterebbe di misure poco efficaci per favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti in condizione di povertà.