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Una camicia di forza per l’università

Di soppiatto, senza pubblicità, una “banca dati” apparentemente innocua sopprime l’autonomia didattica delle università italiane. Retroattivamente

Quanto segue è la mia ricostruzione di come il Miur abbia soppresso di fatto l’autonomia didattica delle università italiane, di come l’abbia fatto con effetti retroattivi e senza mai passare per un processo legislativo, senza quindi portare la cosa all’attenzione della pubblica opinione e nemmeno, se non a cose fatte, dei responsabili della didattica. Si tratta di cambiamenti forse più importanti di quelli implicati dal ddl di riforma ora in discussione in parlamento, ma che sono sfuggiti ai più.

Questo risultato, realizzato con decreti ministeriali spesso forzati e addirittura con una semplice “nota ministeriale”, sta imbalsamando le università in un bozzolo informatico di estrema rigidità: veri e propri esperimenti di “Grande Fratello” (l’originale orwelliano dello stato totalitario di Oceania, non l’edulcorata versione televisiva dell’Endemol) di cui gli studenti che stanno per prendere la laurea magistrale sono i primi a fare le spese.

La testimonianza di chi scrive è quella di un coordinatore di un corso di laurea magistrale che fa parte di una facoltà che ha tra le migliori perfomance in termini di collocamento dei suoi laureati nei primi sei mesi dalla laurea. Il campanello d’allarme che ha fatto partire l’indagine di cui espongo qui i risultati è stato l’annullamento di fatto, da parte degli uffici amministrativi dell’ateneo, di alcune delibere dei consigli di corso di laurea in cui si approvavano seri piani di studio individuali presentati da ottimi studenti. La motivazione fornita dagli uffici era che il ministero, avvertito da un automatismo del sistema informativo centralizzato, avrebbe potuto annullare la conseguente laurea. Da notare che la normativa che prevede i piani di studio individuali non è mai stata formalmente abrogata e che nessuna preventiva informazione su nuovi vincoli era mai stata portata all’attenzione di chi gestiva i corsi di laurea e/o degli studenti. Ecco cosa ho scoperto.

Il punto di partenza è stato il decreto ministeriale 270/04 (che, con una dizione grottesca alla luce di quanto accaduto, si chiama “nuovo regolamento sull’autonomia didattica degli atenei”). Questa norma, apparentemente, si limitava a rendere autonomo il primo triennio di studi dal secondo e più avanzato biennio, definito di “laurea magistrale”. Provvedimento discutibile, un po’ all’americana (si veda oltre), che sostituiva il 3+2 unitario precedente (DM 509/99), ma apparentemente chiaro. Senonché, all’art.11, il DM, in un quadro di commi (da 1 a 8) che sembra dare piena sovranità agli atenei in materia di propri regolamenti didattici (sia pure all’interno di “Classi” prestabilite), al comma 9 stabilisce che “Per l’elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università”. Anche qui tutto sembra innocuo: avere informazioni e valutazioni statistiche sembra cosa buona e giusta.

Senonché, a partire da un embrione di sistema informativo costituito presso il ministero dall’anno accademico 2001/2, con un decreto del 2005 (n.15) si stabilisce che il “rad” (regolamento didattico di ateneo) “…può essere integrato, per l’inserimento di nuovi corsi di studio o modificazioni dei precedenti già inseriti, con la procedura telematica richiamata nelle premesse.” E subito dopo aggiunge che “…Relativamente a ciascun anno accademico, ai fini dell’attivazione della procedura per l’inserimento nell’Off.F [offerta formativa], le proposte di cui al comma 1, corredate di tutte le informazioni necessarie, devono essere inserite nel RAD, con “chiusura” da parte del rettore, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno”. Da notare che le funzioni della Off.F sembravano inizialmente innocui, in quanto volte “a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull’offerta didattica delle università” (come ricordano le premesse del DM 15/2005).

I “possono” diventano definitivamente obbligo con il DM 2007/544, Art.2, che, sempre con parole suadenti (il titolo è “Requisiti di trasparenza”), stabilisce che “…le università rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell’Off.F e nell’Off.F pubblica” e che le … predette informazioni – da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati – sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la Crui, il Cun e il Cnsu, sulla base delle indicazioni fornite dal Cnvsu nel doc. 7/07 …”. Cosa si nasconde dietro questa orgia di sigle e termini? Che le informazioni (e quindi i loro requisiti, funzioni e natura) sono individuati con atti amministrativi (da un decreto direttoriale) e che servono per attribuire le risorse alle università, con modalità stabilite secondo le indicazioni di un mero documento del Cnvsu (Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario). Fin qui, apparentemente, non sembrano esservi forzature eccessive: la trasparenza, un sistema informativo che può (almeno in teoria) essere consultato da chiunque e in particolare dagli studenti, l’uso, non previsto in precedenza ma non illecito, delle informazioni per distribuire le risorse agli atenei, il consolidamento di un calendario rigido per la comunicazione delle informazioni da parte degli atenei.

Senonché, nel dicembre 2009, interviene una “Nota Miur” in cui “… si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che le informazioni trasmesse all’Anagrafe nazionale degli studenti devono essere coerenti con quelle inserite nella Banca dati dell’offerta formativa; in particolare, non possono essere inseriti nell’Anagrafe (per gli studenti iscritti a corsi di studio nelle classi definite in attuazione del DM 22 ottobre 2004, n. 270) esami o valutazioni di profitto relativi ad attività che non sono presenti nella Banca dati dell’offerta formativa…. si evidenzia pertanto che gli esiti di carriera da inserire nella anagrafe degli studenti non possono che riferirsi agli insegnamenti e alle altre attività formative nel loro complesso e non a singoli moduli, in coerenza con quanto già del resto previsto dal DM 30 aprile 2004, n. 9”. Se si prova a consultare quest’ultima fonte normativa citata e posta a fondamento della “nota” non si trova nessun divieto quanto all’inserimento di esami passati e altre attività approvate. Morale: l’abrogazione della normativa relativa ai piani di studio individuale e alla sovrana autonomia dei consigli di corso di studi di valutare la qualità di tali piani viene affidata ad una nota ministeriale e ciò con effetti retroattivi (ed infatti non si dice “non potranno”, bensì “non possono”).

Le leggi –si sa- restano spesso inapplicate (è il caso fin qui, ad esempio, proprio del DM 30 appena ricordato, che prevedeva che a partire dall’anno 2005 le università rilasciassero, in edizione bilingue, il certificato “supplemento al diploma”). Ma non è il caso di questa semplice nota ministeriale. Alla nota corrisponde infatti il Gomp, un gigantesco sistema informatico che, si legge (www.besmart.it/it/smart_edu/prodotti/gomp-2010.aspx), “consente la creazione e gestione di tutti i Corsi di Laurea che si conformano secondo il DM270/04”.

Ecco il punto cruciale: la neutrale e lodevole banca dati del comma 9 dell’art. 11 del DM 270/04, che avrebbe dovuto solo servire a fini statistici e di consultazione informative, si è trasformato in Grande Fratello, in quanto viene asservito alla gestione di carriere individuali. Il fatto è candidamente riconosciuto dai redattori del sito del Gomp, giustamente fieri della loro professionalità informatica: “Pertanto ogni Facoltà, non potrà creare ex-novo un Corso di Laurea, o un curriculum e neanche modificare quelli presenti nelle loro parti principali (denominazione, ordinamento, struttura,…)…. Inoltre tutti gli insegnamenti richiesti e codificati nell’A.A. 2009/2010 saranno importati e quindi presenti nella sezione “Anagrafica insegnamenti”. La creazione di un nuovo insegnamento, deve avvenire invece seguendo la procedura di creazione e richiesta codifica: solo dopo l’assegnazione del codice si potrà utilizzare l’insegnamento nel manifesto.”

La nota ministeriale diviene realtà: una gabbia che non consente alcuna deroga, per quanto opportunamente motivata, a meno che le situazioni che hanno determinato l’esigenza di deroga non siano stati previsti con più di un anno di anticipo. In pratica si ritorna alle “tabelle ministeriali” di oltre 30 anni fa, ma con due varianti a dir poco micidiali.

Le tabelle ministeriali erano stabilite da una legge ordinaria, in modo uniforme a livello nazionale, e noto ex ante. Al contrario la camicia di forza della quale stiamo parlando non discende da una normative chiaramente formulata ex ante, prima della realizzazione della riforma; si determina e si modifica in corso d’opera, quando non con note ministeriali con Decreti ministeriali (la cui natura giuridica è al più quella di un mero regolamento che non può contraddire leggi ordinarie) e viene scoperta giorno per giorno (ed inevitabilmente con ritardo) dai responsabili dei corsi di laurea, e ciò con riferimento a studenti che si sono iscritti nei corsi ex 270 due anni fa; studenti, quindi, cui era stato legittimamente prospettato, al momento della loro iscrizione, tutt’altro.

La seconda differenza sta nel fatto che gli ordinamenti 270 da un lato consentivano e favorivano la possibilità che gli studenti trasmigrassero tra facoltà e corsi di laurea (ad esempio la possibilità che un laureato triennale in fisica o biologia si immettesse in una laurea magistrale in economia o statistica), dall’altro che i laureati triennali sulla base della legge precedente (509/99) potessero “continuare” nelle nuove “magistrali”. Per entrambi questi motivi occorreva flessibilità: i laureati triennali “incoerenti” avrebbero seguito (in ottemperanza alla ratio e alla lettera dei decreti ministeriali) un percorso rivolto a recuperare le loro specifiche debolezze relative, i laureati triennali “coerenti” non avrebbero dovuto ripetere esami già sostenuti nel loro precedente percorso. Di qui l’esigenza massima di flessibilità e quindi di piani di studio individuali, quanto meno nel corso della transizione.

Ma il Grande Fratello, che è bello ma stupido, ci manda oggi, quando i primi studenti si laureano, il seguente messaggio: “ERROR: lo studente doveva ripetere un esame già fatto// non si può laureare, altrimenti la laurea verrà annullata dal ministero// oppure andrà cambiato l’ordinamento l’anno prossimo, sentiti i necessari pareri, e solo dopo vi saranno le corrispondenze necessarie per laurearsi. FINE DEL MESSAGGIO”.

La storia è disdicevole, contraria al buon senso (i vincoli devono essere resi noti ex ante), alla correttezza normativa (non si può far slittare un sistema informativo ad uso statistico ad un sistema per la gestione di dati individuali; non si possono operare deroghe ad una legge ordinaria con decreti e note ministeriali, né si può stravolgere la normativa in decreti attuativi), alle esigenze educative (come evitare di ripetere esami a causa di contraddizioni inevitabili nel corso di una transizione complessa). Giova a questo punto ricordare come il comma 2 dell’art. 6 della Legge 168/1989, mai abrogato a mia conoscenza, stabiliva che “Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare”.

I problemi non dipendono comunque dal sistema informativo. Questo sarebbe infatti facilmente emendabile (basterebbe ad esempio immettere gli esami fatti dagli studenti con codici a parte, da associare alle delibere motivate dei consigli di corso di studi). Si tratta di vedere se questo è quanto il ministero desidera.